STATUTO dell’ASSOCIAZIONE ADORATORI CON MARIA REGINA DELLA PACE O.N.L.U.S. o in forma abbreviata AMRP ONLUS
Articolo 1
Tra gli aderenti al presente statuto si costituisce una Associazione denominata ADORATORI CON MARIA REGINA DELLA PACE O.N.L.U.S. o in forma abbreviata AMRP ONLUS
L’Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. Essa si configura quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S), ai sensi del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
La sede sociale è in Roma (00153) via Piramide Cestia n. 55. L’Associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all’estero.
L’Associazione, di ispirazione cristiana cattolica, non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse.
Articolo 2 – OGGETTO
L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie. Scopo dell’Associazione è, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Inoltre, l’organizzazione, ispirandosi a principi cristiani basati sulla sacralità della vita come dono di Dio, intende perseguire le seguenti finalità:
L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di aiutare persone in stato di disagio, povertà e abbandono con attività dirette sul campo.
- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- Favorire la sensibilizzazione al tema dell’assistenza a bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono attraverso seminari, convegni, mostre, realizzazione di documentazione (fotografica, video, ecc.) e di materiale divulgativo, attività editoriali, pagine web e per mezzo di attività e incontri nelle scuole finalizzati a sviluppare un’educazione interculturale
- Promuovere la nascita e gestire “case famiglia” e “centridiurni di accoglienza” destinati a soggetti in stato di disagio, povertà e abbandono.
- Formare e gestire gruppi di volontari e porli in grado diprestare la loro opera nell’assistenza all’interno di “case famiglia”, “centri diurni di accoglienza” o altre strutture analoghe, per assicurare condizioni ambientali e psicopedagogiche tali da offrire una risposta globale ai bisogni fisici, emozionali, psicologici e pedagogici degli ospiti accolti.
- Istituire programmi di sostegno a distanza per famiglie in stato di necessità.
- Instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali che perseguano gli stessi scopi.
- Organizzazione e guida di giornate ludico-riflessive-formative
- Gestire ogni altra attività direttamente o indirettamente funzionale alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
- Raccogliere fondi per le finalità associative
- L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione ha come scopo di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori della formazione, dell’istruzione e della tutela dei diritti civili (come individuati ai sensi dell’Art. 10 D. Lgs. 04/12/1997 n.460) in favore delle fasce deboli della popolazione. Inoltre, essa, si prefigge di facilitare la socializzazione ed ha lo scopo di praticare, promuovere, diffondere, attività formative, culturali ed educative a favore di tutte le componenti sociali e in modoparticolare a
l’accoglienza, il sostegno morale, la formazione culturale e la valorizzazione delle doti e delle vocazioni artistiche dei singoli, come strumenti di un progetto educativo unitario idoneo al superamento del disagio giovanile e non.
Articolo 3 – IL SOCIO
ll socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci esclusivamente persone fisiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:
1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione del modulo di adesione all’Associazione e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3) contribuire con l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.
Articolo 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni volontarie o decesso;
b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell’affiliazione entro 4 mesi dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalìtà e i principi dell’Associazione, l’inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
ii. qualora l’associato subisca un procedimento e/o una condanna penale;
iii. l’inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della decadenza per morosità e dell’esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.
4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 5 – ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4)il segretario amministrativo;
5) il collegio dei revisori contabili, nei casi stabiliti dall’art. 15 del presente statuto.
Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l’espletamento di particolari funzioni a favore dell’associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s.
Articolo 6 - ASSEMBLEA
L’assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci; qualora tale gruppo superi il 15% dei soci la convocazione è obbligatoria. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati o via pec all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’associato con preavviso di almeno 15 giorni.
L’assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni.
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione e potrà contenere l’indicazione della data e dell’ora della seconda convocazione dell’assemblea. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.
Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervenga la maggioranza degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti.
Articolo 7 – DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del voto. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente d’assemblea nominato dall’assemblea stessa;
le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura del presidente d’assemblea o suo delegato.
Articolo 8 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria delibera l’approvazione del bilancio ed elegge il consiglio direttivo, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti, delibera altresì su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio
Articolo 9 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’associazione e l’eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.
Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato da almeno sette (fino a un massimo di nove) consiglieri tra i quali un presidente eletto dal consiglio stesso a semplice maggioranza ed un consigliere con funzioni di segretario amministrativo.
Articolo 11 – DURATA E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo rimane in carica uno o più anni fino a tre anni, o fino a revoca o dimissioni, secondo quanto determinato in sede di nomina ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno tre membri.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e almeno due volte all’anno.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del presidente o suo delegato, nell’apposito Libro dei verbali del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea dei soci.
In particolare è di competenza del consiglio direttivo:
a) nominare il presidente ed il segretario amministrativo;
b) deliberare sull’ammissione di nuovi associati;
c) determinare le quote associative (la prima delle quali determinata dai soci fondatori in sede di atto costitutivo);d) convocare le assemblee;
e) predisporre i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f) redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci.
Articolo 12 - POTERI PRESIDENTE
Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale. Il presidente resta in carica per il periodo determinato in sede di nomina del consiglio e decade per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell’incarico da parte del consiglio direttivo.
In caso di assenza temporanea il presidente è sostituito dal vicepresidente e dal segretario amministrativo, esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione.
Articolo 13 - OBBLIGAZIONI
Per le obbligazioni dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Articolo 14 – POTERI RAPPRESENTANZA
L’associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del presidente.
Articolo 15 – REVISORI CONTABILI
Il collegio dei revisori contabili è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.
Articolo 16 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
– dalle quote associative;
– dai contributi degli associati;
– da eventuali contributi pubblici o privati;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
– da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari;
– dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell’associazione.
Articolo 17 – QUOTE SOCIALI
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci.
Articolo 18 – BILANCIO ESERCIZIO
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all’articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili
Articolo 19 – UTILIZZO UTILI
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:
1) al fondo comune;
2) per la realizzazione di attività di cui all’art. 2 del presente statuto;
3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 20 – DURATA
La durata dell’associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria.
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera sull’assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali od altre o.n.l.u.s., sentito l’eventuale parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori.
Articolo 21 – REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l’approvazione dell’assemblea dei soci.
Articolo 22 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento Giuridico Italiano e della Unione Europea.
Articolo 23 – NORME TRANSITORIE
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.